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Permesso di soggiorno UE

Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che autorizza i cittadini di paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea a soggiornare legittimamente in Italia.

A seguito del rilascio, la permanenza sul territorio dello Stato è consentita per la durata indicata nel permesso e per svolgervi le attività inerenti il motivo per cui è stato rilasciato o altre consentite dalla legge. 

Devono farne richiesta i cittadini di Paesi extra UE, entrati in Italia con un visto di lunga durata (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni), mentre chi entra nel nostro Paese per soggiorni brevi, inferiori a 90 giorni non ne ha bisogno. Per chi arriva in Italia per la prima volta, si hanno 8 giorni di tempo per presentarsi alla Questura di appartenenza mostrando il nullaosta.

cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non devono richiedere il permesso di soggiorno: qualora il soggiorno abbia durata superiore a tre mesi, trascorso il primo trimestre dall’ingresso in Italia questi dovranno semplicemente iscriversi all’anagrafe del comune di residenza, mentre per soggiorni inferiori a tre mesi non è più richiesta alcuna formalità.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per i seguenti motivi:

  • Affidamento
  • Adozione
  • Motivi religiosi
  • Residenza elettiva
  • Studio (per periodi superiori a tre mesi)
  • Missione
  • Asilo Politico (rinnovo)
  • Tirocinio formazione professionale
  • Attesa riacquisto cittadinanza
  • Attesa occupazione
  • Carta di soggiorno stranieri (ora denominata “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”)
  • Lavoro Autonomo
  • Lavoro Subordinato
  • Lavoro sub-stagionale
  • Famiglia
  • Famiglia minore con minori di 14-18 anni
  • Soggiorno lavoro art. 27
  • Status apolide (rinnovo)
  • Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
  • Duplicato Permesso
  • Aggiornamento Permesso (inserimento figli)

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

Il Portale Stranieri può assistervi nella preparazione delle pratiche amministrative (compilazione ed inoltro telematico del kit per il rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno), seguendone tutto l’iter burocratico e facendovi risparmiare del tempo prezioso.

Saremo in grado di orientarvi anche dopo l’ottenimento del permesso, fornendovi l’assistenza necessaria al fine di creare un’integrazione sociale che vi consentirà di avere il pieno esercizio dei diritti civili, politici e sociali sul territorio italiano. 

IMPORTANTE:

Dal 2010 per il rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è obbligatorio effettuare il Test di lingua italiana livello A2. Se volete saperne di più, contattateci o inviateci una richiesta tramite e-mail.

Permesso di soggiorno UE

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